Articolo 18
a rischio
Lavoro: arriva una legge che modifica l'Articolo 18 sui licenziamenti per giusta causa
L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “(…) il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento (…) o annulla il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo (…) ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. (…)”.
Il lavoratore, dunque, che ritenga di essere stato licenziato senza una giusta causa o un giustificato motivo, può ricorrere al giudice. Se in sede giudiziaria viene accertata l’assenza di questi due requisiti, il giudice emette una sentenza con la quale può obbligare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore licenziato. Questa norma è valida per tutti coloro che lavorano in aziende con più di quindici dipendenti…almeno fino ad oggi.
Il "famoso" articolo 18 potrebbe subire una modifica sostanziale, che cambiarebbe il destino di molti lavoratori. La Commissione Lavoro di Palazzo Madama infatti lo sta ridiscutendo, subito dopo sarà l'Aula a dare il giudizio finale dopo quasi due anni di navetta tra Camera e Senato.
Le nuove disposizioni in materia di legislazione sul lavoro (il disegno di legge 1167-B) prevederebbero che le controversie tra il datore di lavoro e il suo dipendente potranno essere risolte anche da un arbitro in alternativa al giudice. Si tratta di sovvertimento della tradizione giuridica italiana, da sempre piuttosto diffidente nei confronti dei lodi arbitrali, in uso invece, nel mondo anglosassone.
Se passasse questa legge, a decidere sul licenziamento non sarà più, solo, il giudice, ma potrebbe essere un arbitro che deciderà "secondo equità". Di fatto le garanzie a favore del lavoratore risulterebbero minori, cosa che, secondo i sindacati, configura un modo di aggirare le tutele dell'articolo 18.
Con la modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile sarebbero previste due alternative per la soluzione delle controversie: la via giudiziale tradizionale o quella arbitrale. E la scelta tra le due opzioni potrebbe essere prevista già nel contratto di assunzione, anche in deroga ai contratti collettivi. In pratica all’atto dell’assunzione potrebbe essere stabilito che in caso di contrasto le parti si affideranno a un arbitro.